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Il decreto Rilancio – provvedimenti a favore delle imprese

da Ferrari Stefano / martedì, 02 Giugno 2020 / Pubblicato il Decreto rilancio, Strategie aziendali
Il decreto Rilancio - provvedimenti a favore

Il decreto Rilancio – provvedimenti a favore delle imprese – Rinvio dei versamenti

Slittano al 16 settembre i versamenti di imposte e contributi sospese nei mesi di marzo, aprile e maggio per imprese e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria e dalle norme di contenimento in vigore dall’8 marzo scorso. Il pagamento potrà avvenire in unica rata o dilazionato in 4 rate di pari importo a partire sempre dal mese di settembre. Non è dovuta la rata dell’Irap in scadenza a giugno (saldo 2019 o primo acconto 2020): il Mef ha chiarito che si tratterà di una vera cancellazione e non di un rinvio.

 

Erogazioni a fondo perduto

Con il decreto Rilancio arrivano erogazioni a fondo perduto. La procedura di richiesta è condizionata a un calo documentabile degli affari, che prevede una determinazione degli importi più leggera per le imprese di più recente costituzione.

Condizione necessaria per fruire del beneficio, pertanto, è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Insomma, fatto 100 il fatturato ad aprile 2019, nello stesso periodo del 2020 bisognerà aver fatturato non più di 65. Nessuna condizione, invece, per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2020 e per quelli che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni maggiormente colpiti dalla pandemia da Covid-19.

Una volta determinata la differenza ad aprile fra fatturato 2019 e quello 2020, il bonus spettante è così determinato:

  1. 20% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi indicati non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente;
  2. 15% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
  3. 10% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Il decreto Rilancio – provvedimenti a favore delle imprese

In ogni caso, il bonus spetterà per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e sarà esentasse, anche ai fini Irap.

L’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di una istanza telematica (ci si potrà avvalere anche di un intermediario) da presentarsi entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica da parte del Fisco.

Via libera all’autocertificazione per i requisiti antimafia, con obbligo di recupero del bonus in capo al beneficiario qualora non si passassero i successivi controlli.

Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall’agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

 

Stop dell’Irap

Stop del saldo e dell’acconto del 40% Irap dovuto a giugno per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato (non sara’ condizionato alla perdite registrate). Uno sconto per circa 4 miliardi a 2 milioni di imprese e professionisti. Sono escluse le banche, gli enti finanziari, le assicurazioni e le amministrazioni pubbliche.

 

Cessione dei crediti d’imposta

Possibile cedere – anche in parte e anche alle banche – i crediti d’imposta introdotti per far fronte all’emergenza coronavirus.

La norma è «sperimentale», come si legge nella relazione illustrativa (davvero telegrafica, peraltro). E, comunque, mancano ancora molti dettagli applicativi, affidati a un provvedimento del direttore delle Entrate.

La norma riguarda, infatti:

  • il tax credit per i negozi locati, previsto dal decreto “cura Italia” (articolo 65 del Dl 18/2020) per il mese di marzo;
  • il tax credit per la locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dallo stesso decreto Rilancio;
  • il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, sempre previsto dal Dl Rilancio;
  • il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, ancora nel Dl Rilancio;
  • il credito d’imposta per i servizi turistico-ricettivi, sempre nello stesso decreto;
  • il superbonus del 110% per i lavori di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, ancora nel menu dello stesso decreto.

Si prevede, in pratica, che i beneficiari di questi crediti d’imposta – anziché utilizzarli direttamente – potranno cederli ad altri. Anche solo in parte e anche a banche e intermediari finanziari. La cessione potrà avvenire dall’entrata in vigore del decreto Rilancio al 31 dicembre 2021. Si tratterà tecnicamente di una opzione che dovrà essere esercitata in via telematica.

 

Bonus sanificazione e riapertura fase 2

Ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compreso il Terzo del settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti viene riconosciuto, sulle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, e di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di tutela della salute, un credito d’imposta pari al 60% per l’anno 2020. Previsto anche un credito d’imposta per la messa in sicurezza dei locali finalizzata alla riapertura.

 

Bonus affitti

Il nuovo bonus riguarda soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Per le strutture alberghiere è irrilevante il volume dell’anno precedente.

Possono accedere al credito d’imposta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione agli immobili non abitativi destinati alle attività istituzionali.

Ai soggetti interessati compete un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Nel nuovo bonus gli immobili devono semplicemente essere «immobili ad uso non abitativo» e non esclusivamente C/1 come invece era previsto in relazione al bonus locazioni previsto dall’articolo 65 del Dl 18/2020.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, si prevede un credito d’imposta nella misura del 30% dei relativi canoni. Si supera così il rigido schema della necessaria presenza di un contratto di locazione immobiliare (C/1) come era previsto nell’articolo 65 del Dl 18/2020.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Per fruire del bonus, quindi, occorre aver corrisposto il canone. Il Dl, in pratica, prevede espressamente quello che in relazione al bonus locazioni di marzo, l’Agenzia aveva precisato in via interpretativa nella circolare 8/E/2020.

Il nuovo credito d’imposta è però condizionato al fatto che gli interessati, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

La fruizione del bonus, quindi, presuppone una nuova verifica preventiva rispetto a quanto, invece, era previsto per il bonus locazione di marzo in cui l’accesso non era condizionato ad una diminuzione minima del fatturato.

 

Iva

Il decreto Rilancio prevede l’esenzione Iva per le cessioni di beni per il contenimento dell’emergenza da Covid-19. Il regime è limitato alle cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2020 (dopo si passerà all’aliquota ridotta del 5%). I servizi di sanificazione sono invece esclusi dal reverse charge: sono soggetti in fattura all’aliquota ordinaria del 22 per cento.

Perciò, tutte le operazioni in cui i beni saranno materialmente consegnati entro il prossimo 31 dicembre sconteranno il regime di esenzione.

Il regime di esenzione applicabile fino al 31 dicembre consente, tra l’altro, il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di tali beni. Sul punto la norma non è esplicita, ma pare evidente che il regime di esenzione non determina effetti nemmeno ai fini del pro rata: perciò, nel caso in cui gli operatori applichino la detrazione d’imposta con questo metodo, dovranno imputare le cessioni in esame tra le operazioni imponibili e quelle assimilate, ai fini del calcolo della percentuale di detraibilità.

 

Soglia di compensazione

La disposizione più significativa è quella che prevede l’innalzamento, per il solo 2020, del limite annuo alle compensazioni orizzontali di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 388/2000, portandolo da € 700.000 a € 1.000.000.

L’utilizzo del maggior plafond disponibile resta vincolato alla preventiva presentazione della dichiarazione, regola estesa anche alle imposte sui redditi, all’Irap e alle relative imposte addizionali e sostitutive proprio con riferimento ai crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Uniformando il sistema alle regole già in vigore per l’Iva, infatti, il legislatore ha previsto che la compensazione, per importi superiori a 5mila euro annui, possa essere effettuata solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

 

Ricapitalizzazioni

Previsto un beneficio fiscale del 20% per gli aumenti di capitale fino a 2 milioni di importo, per le società con ricavi consolidati 2019 tra 5 e i 50 milioni di euro, che abbiano registrato un calo dei ricavi di oltre il 33% nel bimestre marzo-aprile.

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